IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto  l'art.  25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  3  febbraio  1993  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1993);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 23 aprile 1993  la  ragione  normale  dello  sconto
presso  la  Banca  d'Italia e' variata dall'11,50 per cento all'11,00
per cento.
  Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del  decreto  del  Ministro
del tesoro del 22 dicembre 1991.